La prova del freno continuo
I contenuti della pagina sono aggiornati
al 08.02.2004.
In questa pagina diamo alcune indicazioni sui tipi di prova di
funzionamento del freno continuo dei treni. Come funziona e come è costituito
il "freno continuo" sarà probabilmente oggetto di una futura pagina.
Freno continuo
Il sistema frenante è costituito da una condotta pneumatica
(detta "condotta generale") che attraversa tutto il treno e che,
quando il treno è "sfrenato" presenta una pressione di 5 bar.
Creando una depressione, più o meno accentuata, in questa
condotta si ottiene la frenatura graduale del treno. Per sfrenare i veicoli
occorre riportare la pressione in condotta a 5 bar.
La condotta viene alimentata da serbatoi di aria compressa e da
compressori presenti nella locomotiva mentre la depressione o la rialimentazione
della condotta avviene mediante un apposito rubinetto presente nella cabina di
guida delle locomotive o delle vetture semi-pilota.
Tutte le volte che un treno viene composto, manovrato o che
comunque viene manomessa e poi ripristinata la continuità della condotta
generale del freno, occorre eseguire la prova freno secondo quanto di seguito
specificato.
Tale prova viene effettuata anche quando viene cambiato il
rubinetto di comando del freno (inversione di marcia di treno navetta), quando
il treno è stato abbandonato da oltre 60 minuti o comunque ogni 24 ore per i
treni navetta.
La prova del freno consiste nel verificare la frenatura dei
veicoli e la successiva sfrenatura.
Gli ordini al
macchinista per l'esecuzione della prova possono essere dati dal verificatore
anche mediante specifici
segnali luminosi.
Tipi di prova del freno
Esistono quattro tipi di prova freno:
-
prova freno tipo "A": prova completa di tutti i
veicoli;
-
prova freno tipo "B": prova parziale di alcuni
veicoli;
-
prova freno tipo "C": prova di ricongiunzione;
-
prova freno tipo "D": prova di continuità.
Prova freno tipo "A"
La prova freno tipo "A" consiste nel verificare il
funzionamento dei freni di tutti i veicoli del treno.
Questa viene eseguita:
-
nelle località di origine ove è stato composto un nuovo
treno;
-
qualora un treno sia stato manovrato aggiungendo o scartando
veicoli in più punti diversi non facilmente individuabili;
-
nelle località
ove un treno viene posto in stazionamento per più di due ore;
-
per i treni navetta e per i materiali in servizio
continuativo comunque ogni 24 ore nelle località stabilite dalle IF.
Prova freno tipo "B"
La prova freno tipo "B" consiste nel verificare il
funzionamento di veicoli aggiunti al treno.
Viene eseguita in caso di:
-
aggiunta in
coda al treno di veicoli non precedentemente
verificati;
-
reinserimento del sistema frenante di un veicolo il cui freno era precedentemente isolato per
motivi tecnici (per esempio per trasporto di esplosivi).
Prova freno tipo "C"
Tale prova, detta di "ricongiunzione" consiste nel
verificare il funzionamento del primo veicolo successivo al punto di
congiunzione (rispetto al rotabile da cui si comanda il freno).
Questa si esegue:
- quando vengono attaccate o sostituite in testa al treno delle locomotive;
- dove vengono staccati uno o più veicoli in testa o in un determinato
punto del treno;
- dove vengono aggiunti veicoli in un determinato punto del treno (se tali
veicoli non sono stati precedentemente provati occorre eseguire la prova
tipo "B" su questi);
- qualora la continuità della condotta del freno sia stata temporaneamente
interrotta e poi ripristinata;
- nelle località
individuate dalle IF ove entro 4 ore dall'aggancio del
mezzo di trazione era stata eseguita una prova freno con istallazioni
fisse (nel rispetto comunque di quanto ulteriormente dettagliato dalle
apposite Istruzioni).
Prova freno tipo "D"
Tale prova, detta di "continuità" consiste nel verificare il
funzionamento dell'ultimo veicolo del treno e viene eseguita:
- nelle località di regresso ovvero, per i treni
navetta, di inversione del senso di marcia;
- nelle località
individuate dalle IF ove è stata svolta una prova freno con istallazione
fissa entro le 24 ore ma non sono rispettate tutte le condizioni
necessarie per eseguire la prova freno di tipo "C";
- dove vengono aggiunti veicoli
già controllati in coda o in più punti del treno al treno;
- nelle località in cui
vengono distaccati veicoli in più punti del treno;
- nelle località ove viene ripristinata la continuità della condotta
del freno dopo interruzione (per ricerca perdite, ecc.);
- ove vengono aggiunti mezzi di trazione in coda collegati alla
condotta generale;
- qualora un treno sia stato
posto in stazionamento da 2 ore o meno purché il treno non abbia subito
manomissioni alla condotta del freno o manovre (questo deve essere
accertato da chi esegue la prova freno dalla lettura dei documenti di
scorta del treno).
Se vengono aggiunti veicoli non
controllati in più punti del treno la prova del freno tipo "D" deve essere
completata con quella tipo "B". Se non si possono individuare con certezza i
veicoli da controllare dovrà essere eseguita la prova freno tipo "A" (completa).
Quando NON occorre eseguire la prova freno
Non occorre eseguire la prova freno:
- quando vengono staccati veicoli o locomotori dalla coda del treno;
- quando vengono manovrati i dispositivi di modifica di regime di frenatura
dei veicoli (pieno/carico, merci/viaggiatori, ecc.);
- quando il treno cambia
numero o documenti di scorta ma non viene eseguita alcuna modifica alla
composizione del treno o sostituzione del mezzo di trazione (giusto come
precisazione!!!);
- quando per movimenti
di tradotta o manovra di un materiale di treno che ha già eseguito la
prova freno, il macchinista ha la necessità di cambiare banco di manovra
del mezzo di trazione (in questo caso basta che il macchinista verifichi
mediante il manometro della condotta del freno che il rubinetto di
comando provochi effettivamente una depressione nella condotta stessa).
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