MANOVRA DEGLI SCAMBI E DEI SEGNALI

 

Per ogni movimento di treno in stazione il Regolatore della Circolazione deve predisporre il relativo itinerario. Se l'itinerario è di arrivo o di partenza interno o intermedio, deve predisporre anche la relativa zona di uscita.

I segnali che autorizzano un treno a percorrere un itinerario di arrivo o di partenza (o di transito ovvero di arrivo e di partenza), sono normalmente disposti a via impedita (luce rossa) e vengono dispositi a via libera dal regolatore della circolazione (o da agente da esso autorizzato) dopo che l'itinerario sia stato predisposto regolarmente come descritto di seguito.

Chi è addetto a predisporre un itinerario per un movimento di treno (tutto o parte di esso) deve:

Gli accertamenti sono normalmente effettuati mediante le indicazioni riportate negli apparati centrali di stazione o nelle postazioni centrali (impianti comandati a distanza).

Se chi predispone l'itinerario non è il regolatore della circolazione, deve dare conferma dell'avvenuta predisposizione a quest'ultimo mediante consenso elettrico o, in mancanza di questo, mediante dispaccio, modulo scritto, ecc. Questa conferma comprende che gli scambi di propria competenza siano regolarmente disposti ed assicurati è che la parte di percorso della propria giurisdizione sia libero da rotabili.

Nel caso in cui un c.d.b. risulti occupato il movimento del treno dovrà avvenire con il segnale mantenuto a via impedita (luce rossa) e con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h. La prescrizione di marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h può essere data con dispaccio o con apposito modulo o mediante segnali sussidiari come il "segnale di avanzamento" o "il segnale di avvio".

In ogni caso chi effettua o sorveglia direttamente qualsiasi operazione suscettibile di creare ostacoli sui binari percorsi dai treni deve adottare tutte le cautele previste ed, in ogni caso, agire immediatamente per cercare di arrestare il treno in caso di ostacoli improvvisi.


Se l'apertura (disposizione a via libera) deò segnale non è effettuata direttamente dal regolatore della circolazione, questi, eseguiti gli accertamenti di sua spettanza, l'autorizza normalmente mediante consenso elettrico distinto per itinerario, altrimenti occorre un apposito dispaccio di autorizzazione.

Il dispaccio non occorre se:

  1. quando trattasi di un itinerario di partenza e la disposizione a via libera del segnale, vincolante l’itinerario, sia tempestivamente controllabile dal regolatore della circolazione;
  2. quando la manovra del segnale è affidata ad un agente appositamente abilitato denominato Apposito Incaricato (AI).

 

Chi ha disposto a via libera il segnale deve accertarsi che, appena sia stato oltrepassato dal treno, il segnali ritorni automaticamente a via impedita, altrimenti deve provvedere direttamente.

 

Gli itinerari dei treni quando non devono essere modificati quando sono già stati manovrati i relativi segnali, anche se questi ultimi non si sono ancora disposti a via libera.

 In casi eccezionali l'itinerario può essere modifciato solo dopo esplicito ordine del RdC che, prima di darlo dovrà:

  1. accertarsi che il segnale sia stato disposto a via impedita;
  2. verificare con assoluta certezza che il treno si sia arresto prima di superare il segnale disposto a via impedita (conferma data dall'agente di condotta).

Quest'ultima verifica non occorre quando l'apparato centrale, accertato che il treno sia a distanza tale da poter garantire il rispetto del segnale ridisposto a via impedita, sciolga automaticamente l'itinerario disposto per il treno senza dover ricorrere a funzioni di soccorso.

 

In caso di guasto ai segnali o di movimenti di treni con segnali a via impedita i treni dovranno percorrere il relativo itinerario con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h. La prescrizione non occorre quando il RdC possa attivare il segnale di avanzamento o di avvio (con l'attivazione di tale segnale, l'agente di condotta effettua d'iniziativa la marcia a vista e 30 km/h sull'itinerario interessato).

I segnali di avvio (posti sul segnale di partenza o, nelle stazioni con segnalamento di partenza plurimo, sul segnale di partenza esterno, si attiva solo quando esiste la via libera di blocco elettrico ed esistano le altre condizioni di linea richieste (passaggi a livello, deviatoi di raccordi in linea).

 

Gli apparati centrali delle stazioni poste su linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 mostrano, invece della ripetizione degli aspetti dei classici segnali luminosi "laterali", la ripetizone del corrispondente segnale "virtuale" di protezione o di partenza.

La disposizione a via libera del segnale virtuale permette la trasmissione dell'autorizzazione al movimento sul display a bordo della cabina di guida del treno.