PROTEZIONE DELLA MARCIA DEI TRENI

I contenuti della pagina entreranno in vigore dopo il 30.09.2020

 

Sulla rete gestita da RFI  sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, per garantire la marcia dei treni (rispetto dei segnali, delle riduzioni di velocità, ecc.), sono istallati i segujenti sistemi:

  1. sistema europeo di controllo della marcia dei treni ERTMS/ETCS (Livello 1 e Livello 2);
  2. sistema nazionale di controllo della marcia dei treni SCMT/SSC.

Il sistema ETCS consente, nel Livello 2, la visualizzazioni di tutte le condizioni di marcia necessarie al macchinista in cabina di guida

I treni devono essere attrezzati con uno sottosistema di bordo ()SSB compatibile con il sottosistema di terra (SST) presente sulle linee da percorrere.

I convogli non attrezzati con SSB compatibili è ammessa solo previa "interruzione" del binario da percorrere (il binario viene "riservato" esclusivamente per la circolazione di tale convoglio), salvo le seguenti eccezioni:

  1. treni composti con veicoli storici o turistici, circolanti con norme particolari;
  2. treni delle “ferrovie regionali” (una volta denominate "ferrovie in concessione") che accedono in stazioni in comune con la rete gestita da RFI. Gli arrivi di tali treni nelle suddette stazioni devono avvenire su itinerari indipendenti da movimenti di altri treni o manovre, non superando comunque la velocità di 30 km/h, altrimenti il DM/DCO deve disporre affinché siano sospesi gli altri movimenti contemporanei di treni o manovre sui binari non indipendenti da quello percorso dal treno stesso.

 

circolazione di treni temporaneamente privi di protezione SCMT/SSC PER GUASTO AL SSB

In caso di guasto al SSB SCMT/SSC che lo renda inefficiente, rilevato nella località di servizio di origine del treno, lo stesso non può partire.

La circolazione di treni con SSB SCMT/SSC escluso per guasto verificatosi in corso di viaggio, deve avvenire senza superare la velocità di 50 km/h e deve limitarsi al percorso strettamente necessario per raggiungere la stazione più idonea a consentire la risoluzione del guasto o il ricovero del treno.

Il macchinista deve avvertire il DM/DCO della necessità di escludere il SSB. Il DM/DCO avvisa il DM/DCO della località di servizio successiva, ricadente nel tratto citato, circa il fatto che il treno circola con SSB escluso, ricevendone conferma con la seguente comunicazione registrata: “Inteso treno ..... viaggiante con sistema di protezione della marcia escluso fino a ...”.

Tutti i DM/DCO delle altre località di servizio comprese nel tratto che deve essere percorso dal treno con SSB escluso devono essere avvisati nello stesso modo dal DM/DCO della stazione precedente.

 Prima di consentire la ripresa della marcia del treno con SSB escluso, il DM/DCO deve verificare se sulla tratta fino alla successiva località di servizio esistono rallentamenti con velocità inferiore a 50 km/h e, in caso affermativo, deve notificare al macchinista una riduzione di velocità, pari a quella prevista dal rallentamento più basso. Tale riduzione di velocità deve essere rispettata dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento (“Non superate velocità di … km/h da … a … per sistema di controllo velocità di rallentamento non attivo”).

Se sul binario attiguo a quello che deve percorrere il treno con SSB escluso sia in atto un’interruzione (escluso il caso di interruzioni per "necessità di movimento") , al treno deve essere inoltre prescritto: “Non superate velocità di 30 km/h emettendo ripetuti fischi da ... a ... (tratto interrotto) per possibile presenza personale al lavoro sul binario attiguo”.

Nelle località di servizio l’arrivo, la partenza o il transito di un treno non protetto dal sistema di protezione sono ammessi contemporaneamente ad altri movimenti di treno solo se:

  1. i treni percorrono itinerari di per sé stessi indipendenti per disposizione di impianto;
  2. l’esistenza di collegamenti di sicurezza garantisce, con la disposizione a via libera dei segnali, o nei casi previsti nelle apposite istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali, la completa indipendenza degli itinerari.

 Le suddette precauzioni devono essere adottati dai DM/DCO anche quando, per guasto del blocco elettrico o del SST del sistema di protezione della marcia, sia stato ordinato al macchinista di escludere il sistema di protezione o di sue funzioni per un determinato tratto di linea.

Nel caso particolare di istituzione del blocco telefonico per guasto del blocco elettrico, le suddette procedure sono applicate d’iniziativa dai DM delle località di servizio del tratto in soggezione.