I contenuti della pagina entreranno in vigore dopo il 30.09.2020
Lo scambio di informazioni inerenti alla sicurezza della circolazione tra operatori, sia quando si succedono (consegne) che quando si interfacciano nello svolgimento delle attività (comunicazioni telefoniche o ordini/avvisi scritti), deve essere tracciato e registrato qualora il rispetto delle eventuali indicazioni impartite non sia vincolato da appositi dispositivi di sicurezza (consensi elettrici che si manifestan tramire ripetizioni luminose, aspetti dei segnali, ecc.).
Alcune comunicazioni di sicurezza possono avvenire
per iscritto oppure in forma cosiddetta “verbale registrata” o di “accordi
verbali registrati”.
Le comunicazioni per iscritto comprendono sia quanto riportato nell’orario di servizio
(Prefazione Generale all'Orario di Servizio - PGOS -, e Fascicoli Linea - FL -)
sia quanto trascritto negli specifici
moduli/protocolli trasmessi secondo le apposite istruzioni.
Le comunicazioni cosiddette “verbali registrate” riguardano particolari comunicazioni tra
DM/DCO e macchinista.
Le comunicazioni cosiddette “accordi verbali registrati” invece riguardano
comunicazioni tra DM/DCO e agenti della manutenzione e
devono essere scambiate secondo specifiche modalità riportate in apposite
istruzioni.
Ai fini del presente Regolamento e degli altri provvedimenti normativi emessi da RFI le comunicazioni che avvengono per iscritto oppure in forma cosiddetta “verbale registrata” o di “accordi verbali registrati” sono definite comunicazioni registrate.
Tra le comunicazioni di sicurezza vi sono:
Le prescrizioni tecniche relative a treni di servizio per la manutenzione o per la diagnostica dell'infrastruttura sono di competenza del Gestore dell'Infrastruttura.
La gestione informatica delle prescrizioni di movimento da partecipare ai treni è affidata a degli appositi “Nuclei Territoriali M3M40” e sono rese disponibili al treno, in via informatica, per l’intero percorso dello stesso.
Nel caso in cui le prescrizioni non siano gestite dal sistema informatico per cause contingenti (eventi occasionali/improvvisi), le stesse devono essere notificate ai treni dal DM/DCO della stazione limitrofa al tratto interessato, direttamente o dando incarico a precedente stazione, senza oltrepassare la prima stazione capotronco.