Delibera CIPE
del 4 Aprile 2001 n.044
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2001-2005 TRA IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE E LE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
I L C I P E
VISTI i regolamenti e le
direttive CEE che regolano le tematiche attinenti ad infrastrutture ferroviarie
e trasporti per ferrovia, nonchi la decisione CEE 16 dicembre 1994, n. C
(94)3581, relativa all’approvazione del programma operativo nazionale
Trasporti-ferrovia 1994/1999;
VISTO l’art.2, comma 1,
della legge 4 giugno 1991, n.186, istitutiva del Comitato interministeriale per
la programmazione economica nel trasporto (CIPET);
VISTA la legge 14 luglio
1993, n.238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento
dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello
Stato S.p.A.;
VISTO l’art.3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.373, che ha
disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell’art.1, comma 21,
della legge 24 dicembre 1993, n.537, e tra i quali figura ricompreso il CIPET;
VISTI il decreto legislativo
19 novembre 1997, n.422, relativo al conferimento di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale a regioni ed enti locali ed il decreto
legislativo 20 settembre 1999, n. 400, recante al primo modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo
5 dicembre 1997, n.430, con il quale si è, tra l’altro, proceduto al riordino
delle funzioni di questo Comitato;
VISTI i decreti del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.277, e 16 marzo 1999, n.146,
recanti norme di attuazione, rispettivamente, della direttiva n.91/440/CEE del
29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e delle
direttive n.95/18/CE e n.95/19/CE del 19 giugno 1995, concernenti le licenze
alle imprese ferroviarie, la ripartizione delle capacità di infrastruttura
ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura;
VISTA la legge 23 dicembre
2000, n.388 (finanziaria 2001), che, all’art.131, reca disposizioni anche in
materia di appalti ferroviari ed all’art.145, comma 78, dispone che le risorse
finanziarie conferite alle Ferrovie dello Stato S.p.A. come contributo alla
realizzazione delle opere specifiche di cui alle leggi nella norma richiamate
sono attribuite alla Società stessa in conto aumento di capitale sociale per le
finalità originarie, mentre, alla tabella D, vengono stanziati 7.000 miliardi
di lire, nel triennio 2001-2003, quale ulteriore apporto al capitale sociale
delle Ferrovie medesime;
VISTA la propria delibera 12
agosto 1992 (G.U. n.202/1992) con la quale lEnte F.S. h stato trasformato
in Società per azioni e che ha rimesso l’esercizio dei diritti di azionista
d’intesa al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ed al Ministro dei trasporti e della navigazione;
VISTO il contratto di
programma 1994-2000 sottoscritto il 25 marzo 1996 dal Ministro dei trasporti e
della navigazione e dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e sul cui schema questo
Comitato si era espresso favorevolmente, da ultimo, nella seduta del 13 marzo
1996;
VISTO l’addendum stipulato il 16 luglio 1998
tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le F.S., sul cui schema
questo Comitato aveva espresso parere favorevole con delibera 25 settembre 1997
n.176/97 (G. U. n.246/1997);
VISTO l’accordo preliminare
al 20 addendum stipulato il 18
febbraio 1999;
VISTA la propria delibera 5
novembre 1999, n.180/1999 (G.U. n.17/2000), relativa alla definizione dei
criteri per la determinazione del canone di pedaggio per l’accesso alla rete
ferroviaria ed attuata con decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione 21 marzo 2000, n.43T, e 22 marzo 2000, n.44T;
VISTO il 20 addendum al citato contratto di
programma stipulato il 10 agosto 2000 e sul cui schema questo Comitato aveva
espresso parere favorevole con delibera 22 giugno 2000, n.55/2000 (G.U.
n.166/2000);
VISTA la propria delibera 22
giugno 2000, n.63/2000 (G.U. 186/2000), recante direttive per la definizione
della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma nel settore
dei servizi di pubblica utilità;
VISTO il 30 addendum al contratto di programma
1994-2000, sul quale questo Comitato si è pronunziato favorevolmente con
delibera 2 novembre 2000, n.111/2000 (G.U. n.281/2000);
VISTE le direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri sul risanamento delle Ferrovie dello
Stato S.p.A. in data 30 gennaio 1997 e 18 marzo 1999;
VISTA la nota del 21 luglio
2000 con la quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ha approvato il piano di impresa 1999-2003 predisposto dalle Ferrovie
dello Stato S.p.A.;
VISTA la nota del 31 luglio
2000 con la quale il predetto Ministero ha approvato il progetto di riassetto
societario della menzionata Società;
VISTO l’atto di concessione
alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 31 ottobre 2000, n.138T;
VISTO il documento di
programmazione economica e finanziaria 2001/2004 che conferma l’importanza
delle tecniche di project financing per la realizzazione e gestione di attività
e servizi di pubblica utilità, già evidenziata nell’analogo documento relativo
al periodo 2000-2003, quantificando anche gli importi di spesa pubblica per
investimenti che dovrebbero essere sostituiti da capitale privato;
VISTO lo schema del “Nuovo
Piano Generale dei Trasporti e della Logistica”, sul quale questo Comitato ha
espresso il definitivo parere favorevole con delibera 1 febbraio 2001, n.
1/2001, e che è stato approvato con D.P.R. del 14 marzo 2001 in corso di
registrazione,
VISTA la propria delibera 1
febbraio 2001, n.2/2001, con la quale questo Comitato - anche in relazione alle
indicazioni fornite nella relazione esplicativa predisposta dall’Ufficio di
vigilanza sulle FS e recependo il parere reso dal NARS, nella riunione del 26
gennaio 2001, sui profili di regolazione - ha espresso parere favorevole in
ordine allo schema di contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e
della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A. 2001-2005, subordinatamente
all’accoglimento di talune osservazioni;
VISTA la nota con la quale
il Ministro dei trasporti e della navigazione ha trasmesso i pareri espressi
dalle Commissioni Parlamentari e la stesura aggiornata del suddetto schema di
contratto, rielaborata sulla base delle raccomandazioni formulate da questo
Comitato;
CONSIDERATO che, con
delibera in data 13 marzo 1996, questo Comitato aveva autorizzato, a valere
sulle risorse di cui alla legge 1 marzo 1996, n.64, il finanziamento di 80
miliardi di lire per la realizzazione della 20 fase del raddoppio della linea
ferroviaria Palermo-Punta Raisi e segnatamente del tratto Palermo
Notarbartolo-Palermo Centrale/Palermo Brancaccio;
CONSIDERATO che, in vista
della stipula dell’accordo di programma quadro per il trasporto ferroviario con
la Regione Sicilia, le F.S. S.p.A. hanno indicato le modalità puntuali di
utilizzo del suddetto finanziamento, che -come anche precisato dalla Società in
nota 2/4/2001- verrà destinato alla realizzazione delle opere costituenti la
tratta funzionale tra la fermata di Orleans e quella del palazzo di Giustizia
sì che questo Comitato, con successiva delibera, procederà alla definitiva
assegnazione del contributo;
CONSIDERATO che la legge 23
dicembre 2000, n.388, dispone per il 2001 stanziamenti per contributi ed
indennizzi in conto esercizio non allineati ai livelli previsti nel piano di
impresa sulla base di costi efficienti e considerato che tale scostamento
appare suscettibile di incidere negativamente sul processo di risanamento della
Società;
RITENUTO di reiterare, nel
presente parere, le raccomandazioni formulate nella delibera n.2/2001 che
delineano le fasi attuative dello stipulando contratto di programma;
PRENDE ATTO
che lo schema di contratto di programma da
stipulare tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie
dello Stato S.p.A. per il quinquennio 2001-2005, nella stesura aggiornata
esaminata nell’odierna seduta, in linea di principio riflette le indicazioni
formulate nella delibera n.2/2001 e prende atto in particolare che
- sotto
l’aspetto della regolazione dell’esercizio lo schema - pur non indicando
esplicitamente gli obiettivi specifici di efficientamento in termini di
riduzione del costo/chilometro - si colloca nel contesto del processo di
progressiva liberalizzazione nell’utilizzo della rete, chiaramente
delineato nelle delibere richiamate in premessa, ed è improntato a
principi che si stanno sempre più generalizzando nel settore dei servizi
di pubblica utilità, avviando un processo di razionalizzazione in quanto
predetermina gli oneri di manutenzione ordinaria, includendo - a titolo
cautelativo - a decorrere dal 2002 importi per oneri concessori e relative
tasse concessionali connessi all’uso di beni demaniali;
- circoscrive
le ipotesi di revisione degli oneri di cui sopra e degli indennizzi
specificati alla lettera b) del punto 7.3 alle ipotesi di aumento degli
oneri di servizio pubblico, di apertura di nuove tratte e/o impianti e di
modifica dell’entità degli oneri concessori, cioè ad ipotesi di modifiche
di programma e comunque a fatti non riconducibili all’operato del gestore;
- riferisce
forme di conguaglio ex post solo ai contributi per extra-costi, che
-stante la commisurazione delle tariffe di pedaggio a costi di
circolazione efficientata- restano a carico dello Stato in correlazione
alle attuali inefficienze infrastrutturali (K1) e alle insufficienze
tecnologiche della rete (K2), nelle ipotesi che gli investimenti previsti
nel contratto di programma 1994-2000 ed idonei a rimuovere tali inefficienze
non vengano realizzati alle scadenze previste, fermo restando che per
contro, se le opere di efficientamento sono completate nei termini, la
riduzione degli oneri correlati a tali extra-costi opera automaticamente
secondo le scansioni della tabella 1 dello stipulando contratto di
programma;
- mira ad
assicurare, in linea con quanto adottato per gli altri servizi di pubblica
utilità, che gli incrementi dei costi di gestione restino contenuti entro
il tasso di inflazione programmato;
- sotto
l’aspetto programmatorio lo schema appare coerente con i contenuti del
menzionato “Nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica” e in
particolare
- esplicita,
all’art.4, che la Societ` direttamente partecipata dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed alla quale il
Ministero per ultimo citato trasferirà le ulteriori risorse stanziate
dalle leggi finanziarie sotto forma di aumento di capitale, provvederà, a
sua volta, a trasferire le risorse stesse alla costituenda Società da essa
controllata sotto analoga forma di aumento di capitale sociale;
- presuppone
che l’attuazione del nuovo contratto di programma si sviluppi in parallelo
al completamento del programma previsto dal contratto di programma
1994-2000, anche se gli investimenti inclusi nel piano di impresa per
incrementi di costo rispetto alle stime iniziali e per completamento di
fasi già avviate nell’ambito di detto contratto vengono riportati nella
tabella 2 dello stipulando contratto ed anche se il relativo costo,
stimato in 7.800 miliardi di lire, viene computato tra gli oneri da
fronteggiare con il nuovo contratto;
- riporta,
tra le fonti di copertura del programma complessivo di investimenti, anche
gli stanziamenti disposti per specifiche finalità dalle leggi richiamate
all’art. 145, comma 78, della legge n. 388/2000;
- include
nuovi programmi di sviluppo della rete ferroviaria per un costo aggiuntivo
di 14.077 miliardi di lire, ricomprendendo, in attuazione delle
indicazioni formulate da questo Comitato nella delibera n. 111/2000,
alcuni degli interventi solo parzialmente finanziati con il 30 addendum al contratto di
programma 1994-2000 a causa della riduzione degli stanziamenti originari;
- postula
la prosecuzione del rapporto convenzionale con la T.A.V. S.p.A. per la
realizzazione del programma “alta capacità” sulla base delle stime del
piano d’impresa riportate in apposita tabella, prosecuzione che ovviamente
h da intendere nei termini di cui all’art.131 della legge n.388/2000;
- individua
gli investimenti da effettuare nell’arco di vigenza del contratto,
rispettivamente, per manutenzione straordinaria della rete, per
ricerca-sperimentazione ed adeguamento della rete stessa alle specifiche
tecniche dell’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad
alta velocità nonchè per progetti di miglioramento della sicurezza delle
lunghe gallerie o per programmi di risanamento acustico e ambientale;
- per il
programma complessivo di cui agli alinea precedenti presenta un costo
residuo, a valori 2000, di oltre 42.500 miliardi di lire - ivi incluso il
fabbisogno aggiuntivo per il completamento degli interventi di cui al
contratto di programma 1994/2000, ma al netto dell’onere di realizzazione
delle tratte prioritarie delle linee ad alta capacit` Milano-Genova e
Milano-Venezia indicate nel testo - a fronte di una disponibilit` di 7.000
miliardi di lire, che nell’occasione viene ripartita tra le diverse
tipologie di intervento;
- contiene
quindi, oltre agli impegni correlati alle risorse recate dalla citata
legge n.388/2000, indicazioni per ulteriori investimenti cui è da
riconoscere carattere meramente programmatico e che potranno trovare
attuazione nei limiti delle risorse di bilancio stanziate dalle leggi
finanziarie per ciascuna delle annualità successive e/o di altre risorse
comunque disponibili;
- circoscrive
l’utilizzo delle risorse destinate al programma di riqualificazione delle
stazioni medio-grandi alle opere essenziali per la gestione
dell’infrastruttura ferroviaria;
PRENDE ALTRESI’ ATTO
- che lo
schema di contratto, nella stesura esaminata nell’odierna seduta, prevede
che tra l’altro, in sede di revisione del contratto di programma ai sensi
dell’art. 3, sia conferita priorità agli interventi attuativi di impegni
anche temporalmente scanditi in accordi internazionali, includendo esplicitamente,
in relazione alle indicazioni delle Camere, tra le priorità da realizzare
nell’ambito del programma “valichi”, ricompreso nella tabella 3, gli
interventi di potenziamento della linea Verona-Brennero ed il nuovo
collegamento ferroviario Torino-Lione, nonchi l’ammodernamento della linea
Trieste-Lubiana per il quale sono peraltro da risolvere preliminarmente
talune problematiche connesse all’avvenuto processo di societarizzazione,
vertendosi in tema di investimenti su beni di terzi;
- che lo
schema, del pari in relazione alle osservazioni delle Commissioni
Parlamentari, riserva alla realizzazione del Centro di Osmannoro le
risorse che l’originaria stesura dello schema destinava al Centro suddetto
ed all’ulteriore fase di potenziamento tecnologico della stazione di
Firenze SMN sl che la necessità di reperire la copertura finanziaria per
quest’ultimo intervento ha comportato la rimodulazione delle assegnazioni
di cui alla tabella 8;
- che le
altre prescrizioni di carattere generale formulate dalle suddette
Commissioni trovano la necessaria risposta nei meccanismi previsti dallo
schema di contratto ed intesi a garantire il monitoraggio degli impegni
presi e la rendicontazione delle attività svolte da parte del gestore
dell’infrastruttura, mentre ulteriori considerazioni anche su specifici
interventi restano assorbite dalle indicazioni già contenute nella stesura
originaria dello schema stesso;
- che in
sede di predisposizione del testo definitivo dello schema di contratto di
programma il Ministero dei trasporti e della navigazione ha previsto,
anche in relazione all’insufficiente copertura finanziaria, che venga
redatto un piano di priorità per le tre tipologie di investimenti
considerate e che nella fase istruttoria si è pervenuti ad una diversa
formulazione del punto 6.3 al fine di conferire maggiore pregnanza alle
procedure di valutazione previste dallo schema;
- che in
sede istruttoria h emersa altresì l‘opportunità di depennare il comma 2
dell’art.12 e di traslare le relative indicazioni nel suddetto piano di
priorit` allorchi sarà disponibile il programma operativo nazionale
trasporti nel contesto del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 allo
scopo di assicurare la massima trasparenza delle modalità di utilizzo dei
fondi comunitari;
- che la
finalizzazione del contributo assegnato al collegamento Palermo-Punta
Raisi di cui in premessa ha comportato modifica della relativa copertura
finanziaria, con relativa riduzione dell’ ”ulteriore fabbisogno” esposto
nella tabella 2;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in relazione a quanto sopra rilevato, sullo schema di
contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
Ferrovie dello Stato S.p.A. per il quinquennio 2001-2005 nella stesura
esaminata nell’odierna seduta;
RACCOMANDA
- che
nell’attuazione del programma degli investimenti sia prestata massima
attenzione ai temi inerenti la tutela della sicurezza, al fine di
assicurare il piy alto livello di protezione dei lavoratori e degli
utenti, e che oggetto di particolare attenzione formino anche i profili
ambientali, in linea con le raccomandazioni di cui alla richiamata
delibera n.1/2001 relativa al piano generale dei trasporti e della
logistica;
- che in
linea generale venga effettivamente realizzato, da parte del gestore, un
significativo miglioramento della capacità di spesa, con particolare
riferimento agli interventi cofinanziati nell’ambito del citato programma
operativo nazionale trasporti che verrà predisposto nel contesto del
quadro comunitario di sostegno 2000-2006;
- che
nell’ambito della realizzazione del sistema di “alta capacità”, riguardo
alla trasversale Torino-Milano-Venezia, sia data priorità agli interventi
sui nodi e sulle tratte sature e al potenziamento del corridoio merci
medio-padano, realizzando anche gli adeguamenti e le connessioni
necessari;
- che
vengano studiate e poste in atto misure tese ad assicurare un ottimale
utilizzo della capacità esistente, con particolare riferimento ai valichi
alpini;
IMPEGNA
- il
Ministro dei trasporti e della navigazione
- a
sottoporre, non appena possibile, a questo Comitato i criteri e le
procedure per l’allocazione delle tracce da parte del gestore
dell’infrastruttura in relazione all’avvenuto rilascio delle licenze per
l’attività di trasporto in ambito nazionale, anche al fine di determinare,
alla luce -tra l’altro- delle previsioni dell’atto di concessione,
standard e parametri di qualità dei servizi dell’infrastruttura e della
loro utilizzazione, nonchè modalità di ristoro in caso di violazione di
tali standard e parametri;
- a
monitorare il programma d’investimenti relativo alla soppressione dei
passaggi a livello previsti dall’art.1 della legge 8 ottobre 1998, n.354,
al fine di assicurare il completamento del programma stesso;
- ad
approfondire, in fase di attuazione del piano generale dei trasporti e
della logistica ed in correlazione al progressivo trasferimento di
funzioni e compiti alle Regioni, in contraddittorio con le Regioni stesse,
il problema dell’imputazione degli oneri di gestione delle infrastrutture
ferroviarie non ricomprese nel “sistema nazionale integrato trasporti”,
cioè non incluse nella rete di interesse nazionale di cui lo Stato deve
garantire, anche finanziariamente, la funzionalità;
- il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a
definire la destinazione dei proventi delle dismissioni di cui
allart. 8 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 18 marzo 1999 sul “risanamento delle Ferrovie dello Stato”, in
relazione alle indicazioni contenute nella direttiva stessa;
- entrambi
i Ministri
per quanto concerne la regolazione
- a
stabilire gli obiettivi specifici di efficientamento della gestione
dell’infrastruttura, posto che il piano di impresa citato in premessa
riferisce gli obiettivi di risanamento alle Ferrovie dello Stato S.p.A. a
livello aggregato, stabilendo tali obiettivi in termini di riduzione del
costo/chilometro e precisando le modalità di verifica sul raggiungimento
degli obiettivi stessi e le misure da adottare in caso di scostamento;
- a
valutare l’adozione di misure atte a ripristinare, in sede di
quantificazione degli stanziamenti per contributi all’esercizio, il
criterio del rispetto dei costi efficienti;
- a
definire il problema del regime dei beni demaniali marittimi in uso alla
Società, fermo restando che quest’ultima procederà a detrarre dall’importo
complessivo degli oneri di manutenzione ordinaria la quota degli oneri
concessori e delle relative tasse esposta nella citata tabella 1 che
risulti comunque non dovuta;
per quanto concerne il programma degli investimenti
- a
sottoporre, entro il 15 settembre 2001, alla valutazione di questo
Comitato, al fine di rilevare il fabbisogno finanziario delle singole
annualità, il piano di priorità degli investimenti per le tre tipologie
riportate, rispettivamente, alle tabelle 2, 3, e 7 in un contesto organico
che evidenzi anche, sulla base del dato storico o di altro criterio
puntualmente indicato, la modulazione annua delle altre voci di spesa
sopra richiamate;
- a far
predisporre dal gestore dell’infrastruttura, entro il 28 febbraio 2002, la
stesura definitiva del piano delle priorità sulla base delle risultanze
dei dossier di valutazione redatti secondo l’apposita metodologia
approvata dal Ministero dei trasporti e della navigazione- d’intesa con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
fermo restando che il programma di investimenti verrà attuato nel limite
delle risorse disponibili per ciascuna annualità: detto piano dovrà
altresì individuare, in relazione alle indicazioni del programma operativo
nazionale trasporti del quadro comunitario di sostegno 2000-2006, gli
investimenti relativi alle regioni dell’obiettivo 1, da considerare
aggiuntivi, e l’entità delle risorse comunitarie destinata a ciascuno di
essi;
- a
sottoporre, nei 60 giorni successivi, il piano di cui sopra
all’approvazione di questo Comitato;
- a
sottoporre alla propria approvazione gli addendum con i quali saranno allocati gli ulteriori apporti
al capitale sociale e le rimodulazioni del piano di cui sopra che
risultino necessarie in relazione a stanziamenti recati dalla legge
finanziaria in misura inferiore al fabbisogno indicato nel piano stesso
per l’anno considerato, sempre che la copertura del residuo non sia
assicurata con altre disponibilità, nonchè gli eventuali aggiornamenti del
piano di cui trattasi conseguenti alle revisioni del contratto di
programma di cui all’art.3;
- a
valutare con particolare attenzione - anche avvalendosi del supporto
dell’Unità tecnica Finanza di progetto, istituita nell’ambito di questo
Comitato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n.144 - il progetto “alta
capacità” in vista dell’individuazione di forme di copertura del costo
relativo atte a contenere l’onere a carico dell’Erario ed a consentire la
realizzazione di ulteriori segmenti del progetto stesso, nonchi a valutare
la rispondenza dei parametri di riferimento per il calcolo degli interessi
intercalari alle condizioni di mercato;
- ad
avviare una riflessione congiunta sull’attuazione di forme di monitoraggio
che investano i vari profili di completamento del contratto di programma
1994/2000 e di attuazione del nuovo contratto, ivi incluso il rispetto dei
tempi programmati;
- ad
assicurare che gli accordi di programma-quadro attinenti al settore delle
infrastrutture ferroviarie, da stipulare nell’ambito delle intese
istituzionali di programma, siano coerenti con i contenuti del contratto
di programma all’esame e della presente delibera;
per quanto concerne l’informativa
- a
calendarizzare in modo unitario l’inoltro di relazioni periodiche da parte
della Società, secondo modalità che i Ministeri suddetti definiranno, in
modo da creare un flusso sistematico ed organico di informazioni che
consenta alle menzionate Amministrazioni di assolvere in modo sinergico ai
rispettivi compiti di istituto e realizzare, tra l’altro, l’intesa
prevista dalla delibera di questo Comitato in data 12 agosto 1992, meglio
specificata in premessa, fermo restando l’onere, per il Ministero dei
trasporti e della navigazione, di estendere sistematicamente l’invio
dell’annuale relazione al Parlamento a questo Comitato.
Roma, 4 aprile 2001
IL
PRESIDENTE DELEGATO
Vincenzo
VISCO