DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 146.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva
95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva
95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura
ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 95/18/CE del
Consiglio del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie;
Vista la direttiva 95/19/CE del
Consiglio del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di
infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128,
ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;
Visto l'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1998, n. 277;
Considerato che occorre individuare il
soggetto che ripartisce la capacità di infrastruttura ferroviaria nel rispetto
del principio di non discriminazione ed il soggetto preposto al rilascio delle
licenze alle imprese ferroviarie stabilite nel territorio italiano;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27
luglio 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;
Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
E
M A N A
il seguente regolamento:
Art.
1
(Oggetto)
Il presente regolamento disciplina:
a) i criteri relativi al rilascio, alla
proroga ed alla modifica delle licenze alle associazioni internazionali di
imprese ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e alle imprese
ferroviarie stabilite in Italia che effettuano trasporti combinati
internazionali di merci;
b) i principi e le procedure da seguire
nella ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e nella
riscossione dei diritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura.
2. Il presente regolamento non si
applica alle imprese ferroviarie la cui attività si limita all'esercizio di
servizi di trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di
interesse locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Art.
2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si
intende per:
a) "impresa ferroviaria",
qualsiasi impresa privata o pubblica la cui attività principale consiste
nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e
che garantisce obbligatoriamente la trazione;
b) "gestore
dell'infrastruttura", il soggetto indicato all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante il regolamento di
attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle imprese
ferroviarie;
c) "infrastruttura
ferroviaria", l'infrastruttura definita nell'allegato 1, parte A, del
Regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione del 18 dicembre 1970,
individuante il contenuto delle voci degli schemi per la contabilità
dell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno
1970, ad eccezione dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente regolamento,
si limita alla formulazione "Edifici adibiti al servizio delle
infrastrutture";
d) "associazione
internazionale", l'associazione comprendente almeno due imprese
ferroviarie stabilite in due o più Stati dell'Unione europea che ha lo scopo di
fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri;
e)
"licenza",l'autorizzazione, valida su tutto il territorio
comunitario, rilasciata dalle apposite autorità degli Stati membri alle imprese
ferroviarie che hanno sede nel territorio comunitario, per legittimarle
all'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone
per ferrovia;
f) "autorità preposta al rilascio
delle licenze", l'autorità di cui all'articolo 4, incaricata del rilascio
delle licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano;
g) "linea ferroviaria",
l'infrastruttura che collega due località;
h) "traccia oraria" il tempo
di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria necessario a far viaggiare un
convoglio tra due località;
i) "capacità" la somma delle
tracce orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo di determinati
segmenti di infrastruttura ferroviaria;
l) "ripartizione",
l'assegnazione della capacità, di infrastruttura ferroviaria da parte
dell'organo a ciò preposto;
m) "organo preposto alla
ripartizione della capacità", il soggetto incaricato della ripartizione
della capacità di infrastruttura ferroviaria;
n) "orario cadenzato",
successione di treni di identiche caratteristiche, a intervallo costante fino
alle due ore;
o) "interconnessione
cadenzata", successione di corrispondenze con identico tempo di attesa, ad
intervallo costante, fra treni ad orario cadenzato.
Art. 3
(Utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria)
1. L'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria, già disciplinato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, è consentito a condizione che ciascuna
impresa ferroviaria dimostri:
a) il possesso della licenza di cui
all'articolo 4, ovvero di altro titolo equiparato rilasciato da uno Stato
membro dell'Unione europea, che legittimi l'espletamento di servizi
intenzionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia, fermo restando
che in caso di associazione tutte le imprese ferroviarie associate debbono
essere titolari del medesimo tipo di licenza corrispondente al servizio da
prestare;
b) la disponibilità in qualsiasi
momento del certificato di sicurezza rilasciato dal gestore dell'infrastruttura
ferroviaria di cui si richiede l'utilizzo ai sensi dell'articolo 7;
c) la stipulazione con il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, direttamente o per il tramite
dell'associazione eventualmente costituita con altre imprese ferroviarie, dei
necessari accordi amministrativi, tecnici e finanziari, conseguenti
all'assegnazione di capacità. Le condizioni di base degli accordi non devono
essere discriminatorie.
Art.
4
(Licenza)
1. Possono chiedere il rilascio della
licenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le imprese ferroviarie che
sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, che dispongono
direttamente di materiale rotabile, nonchè del personale incaricato della guida
e dell'accompagnamento dei convogli e che sono in grado di dimostrare la
copertura assicurativa per la responsabilità civile in caso di incidenti, in
particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci
trasportate, la posta, le altre imprese ferroviarie, il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria e i terzi, dal momento dell'inizio
dell'attività.
2. La licenza è rilasciata dal Ministero
dei trasporti e della navigazione, entro tre mesi dal ricevimento delle
informazioni concernenti i requisiti indicati all'articolo 5 con provvedimento
comunicato al soggetto richiedente la licenza. Il rigetto della richiesta deve
essere motivato.
3. La licenza deve indicare la
tipologia dei servizi internazionali di trasporto per ferrovia di merci o di
persone che l'impresa è legittimata ad espletare.
4. Le imprese di cui al comma 1 sono
tenute all'atto di presentazione della domanda al pagamento di un contributo a
titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per
il rilascio della licenza. Le modalità del pagamento e l'ammontare del
contributo sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
Art.
5
(Requisiti
per il rilascio della licenza)
1. Le imprese ferroviarie devono essere
in possesso di requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza
professionale per ottenere il rilascio della licenza.
2. Costituiscono requisiti di
onorabilità:
a) non essere stati dichiarati falliti
o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione
straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione civile, nè
essere stati ammessi, nei cinque anni antecedenti la richiesta della licenza,
alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
b) non aver riportato sentenza di
condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica,
contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica
incolumità, contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal
titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge prevede
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che
sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
c) non aver riportato per due volte
sentenze di condanna per reati in materia di previdenza e di assistenza
sociale, di infortuni e di igiene del lavoro;
d) non essere stati sottoposti a misure
di prevenzione personali o patrimoniali.
3. I requisiti di cui al comma 2
debbono essere posseduti:
a) dai titolari delle imprese
individuali;
b) da tutti i soci delle società di
persone;
c) dai soci accomandatari, quando
trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
d) dagli amministratori delegati e dai
legali rappresentanti per ogni altro tipo di società.
4. Se non si tratta di imprese
individuali il requisito di cui al comma 2, lettera a), deve essere altresì
posseduto dall'ente che esercita l'impresa.
5. Costituisce requisito di capacità
finanziaria la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi e
potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo non
inferiore a dodici mesi.
6. Per l'effettuazione dell'esame di
capacità finanziaria la richiesta di licenza deve essere corredata da
specifiche informazioni e in particolare, dei seguenti elementi:
a) risorse finanziarie disponibili, compresi
depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente, prestiti;
b) fondi ed elementi di attivo
realizzabile a titolo di garanzia;
c) capitale di esercizio;
d) costi di esercizio, compresi costi
di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale
rotabile;
e) oneri gravanti sul patrimonio
dell'impresa ferroviaria.
7. Il Ministero dei trasporti e della
navigazione può inoltre esigere la presentazione di una relazione di
valutazione, nonchè di documenti appropriati da parte di una banca, una cassa
di risparmio, un revisore dei conti o di altro esperto contabile; tale
documentazione deve comprendere le informazioni relative agli elementi indicati
al comma 6.
8. In materia di competenza
professionale, l'impresa ferroviaria garantisce:
a) di disporre o di essere in grado di
disporre di un'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le
conoscenze e l'esperienza necessarie per esercitare un controllo operativo ed
una supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai servizi ferroviari della
tipologia specificata nella licenza;
b) che il personale responsabile della
sicurezza ed in particolare quello addetto alla guida dei convogli sia
pienamente qualificato nel proprio campo di attività;
c) che il personale, il materiale
rotabile e l'organizzazione siano tali da garantire un alto livello di
sicurezza per i servizi ferroviari da espletare.
9. Per l'effettuazione dell'esame della
competenza professionale la richiesta di licenza deve essere corredata da
specifiche informazioni relativamente:
a) alla natura e allo stato di
manutenzione del materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di
sicurezza;
b) alle qualifiche del personale
responsabile della sicurezza, nonchè alle modalità di formazione del personale,
fermo restando che il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve
essere provato mediante la presentazione dei corrispondenti documenti
giustificativi.
Art.
6
(Validità
della licenza)
1. La licenza ha validità temporale
illimitata, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Il Ministero dei trasporti e della
navigazione, in qualsiasi momento, può richiedere all'impresa di comprovare il
possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio
della licenza.
3. Il Ministero dei trasporti e della
navigazione revoca la licenza se accerta la mancanza dei titoli e dei requisiti
per il suo rilascio, mentre ne sospende l'efficacia quando esiste un dubbio
fondato circa la loro effettiva sussistenza, per un periodo non superiore ad un
mese, per l'effettuazione dei necessari accertamenti.
4. Il Ministero dei trasporti e della
navigazione, qualora vi siano fondati dubbi circa la sussistenza dei requisiti
previsti dal presente regolamento per il rilascio della licenza ad un'impresa
ferroviaria, ne informa l'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.
5. Il Ministero dei trasporti e della
navigazione può rilasciare una licenza temporanea per il tempo necessario alla
riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, comunque non superiore al periodo di
sei mesi dalla data di rilascio, purchè non sia compromessa la sicurezza del
servizio di trasporto, quando la sospensione o la revoca della licenza è dovuta
al mancato possesso dei requisiti di capacità finanziaria.
6. Il Ministero dei trasporti e della
navigazione può sospendere la licenza o richiedere la conferma dell'istanza di
rilascio quando l'impresa ferroviaria sospende l'attività per oltre sei mesi o
non la inizia decorsi sei mesi dal rilascio della licenza. L'impresa
ferroviaria può chiedere la concessione di un termine più lungo di sei mesi per
l'inizio dell'attività in considerazione della specificità dei servizi
prestati.
7. Il Ministero dei trasporti e della
navigazione può invitare l'impresa ferroviaria a chiedere la conferma della
licenza nel caso in cui siano sopravvenute modifiche della configurazione
giuridica dell'impresa stessa e, in particolare, nei casi di fusione,
incorporazione o acquisizione del controllo societario da parte di un altro
soggetto, Il Ministero dei trasporti e della navigazione può sospendere, con
provvedimento motivato, l'efficacia della licenza già rilasciata se ritiene
compromessa la sicurezza del servizio di trasporto.
8. L'impresa ferroviaria che intende
estendere o modificare in modo rilevante la propria attività deve chiedere la
revisione della licenza. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può
revocare la licenza quando l'impresa ferroviaria risulta assoggettata ad una
procedura concorsuale e mancano realistiche possibilità di una soddisfacente
ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo. Il Ministero dei
trasporti e della navigazione comunica senza indugio alla Commissione delle
Comunità europee i provvedimenti di revoca, sospensione o modifica delle
licenze adottati.
9. Al fine di verificare l'effettivo
adempimento e il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, il
Ministero dei trasporti e della navigazione provvede, con cadenza quinquennale,
al riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria cui è stata rilasciata
la licenza, ferma restando comunque la possibilità di procedere, in qualsiasi
momento, ad apposite verifiche circa l'osservanza e la sussistenza dei suddetti
obblighi e requisiti.
Art.
7
(Certificato
di sicurezza)
1. L'articolo 5, comma 1) del decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, è sostituito dal
seguente: "1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione definisce gli
standard e le norme di sicurezza, su proposta del gestore dell'infrastruttura
ferroviaria, e controlla la loro applicazione,".
2. Il certificato di sicurezza di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), attesta la conformità agli standard in
materia di sicurezza della circolazione definiti dal Ministero dei trasporti e
della navigazione, per le singole linee e per i singoli servizi, al fine di
garantire il sicuro e affidabile espletamento dei servizi ferroviari.
3. Ai fini del rilascio del certificato
di sicurezza le imprese ferroviarie devono dimostrare il rispetto delle
prescrizioni e delle normative concernenti i requisiti tecnici e operativi
specifici per i servizi ferroviari da espletare, oltre quelli in materia di
sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione
interna dell'impresa.
4. Le imprese ferroviarie attestano che
il personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei convogli
utilizzati per l'espletamento dei servizi di trasporto possiede la formazione e
le conoscenze necessarie per il rispetto delle disposizioni in materia di
sicurezza e di circolazione definite dal gestore dell'infrastruttura
ferroviaria.
5. Le imprese ferroviarie attestano che
il materiale rotabile che compone i convogli è stato regolarmente immatricolato
ed omologato ed è stato sottoposto a tutti i controlli prescritti dalla vigente
normativa.
6. Il certificato di sicurezza è
rilasciato, su richiesta del legale rappresentante dell'impresa, dal gestore
dell'infrastruttura ferroviaria entro tre mesi dalla richiesta. Entro lo stesso
termine il gestore dell'infrastruttura comunica ai richiedenti le ragioni del
mancato rilascio.
7. Il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria controlla periodicamente la conformità agli standard di sicurezza e
può revocare il certificato di sicurezza, informandone immediatamente
l'autorità che ha rilasciato la licenza all'impresa ferroviaria, nel caso in
cui accerta la perdita dei requisiti previsti dal presente articolo.
8. Il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in
conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
9. Le imprese ferroviarie che alla data
di entrata in vigore dei presente regolamento espletano regolarmente servizi di
trasporto sull'infrastruttura ferroviaria devono richiedere la conferma del
certificato di sicurezza ottenuto ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e, in attesa di
tale conferma, continuano a svolgere la propria attività di trasporto.
Art.
8
(Criteri
di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria)
1. Il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1998, n. 277, è il soggetto preposto alla ripartizione della capacità di
infrastruttura ferroviaria.
2. Il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria, che è a conoscenza della capacità di tutte le linee disponibili,
procede alla ripartizione della capacità, garantendo che:
a) la capacità sia ripartita su base
equa e non discriminatoria;
b) la ripartizione della capacità
consenta un utilizzo efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria.
3. Nella ripartizione della capacità di
infrastruttura ferroviaria il gestore dà priorità:
a) ai servizi di trasporto
quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la mobilità dei
cittadini, disciplinati da appositi contratti di servizio da stipulare tra le
imprese ferroviarie e lo Stato, o le regioni. Tali servizi, in presenza di
richiesta di capacità per altri servizi, non possono comunque assorbire
l'intera capacità delle tratte e delle fasce orarie interessate;
b) ai servizi di trasporto ad alta
velocità effettuati totalmente o parzialmente su infrastrutture appositamente
costruite o adattate e ai servizi di trasporto merci effettuati su linee
specializzate per tali servizi, fatte salve le disposizioni di cui agli
articoli 85, 86 e 90 del Trattato CEE.
4. Nell'ambito dei servizi di trasporto
viaggiatori e in quello dei servizi merci, diversi da quelli previsti dal comma
3, è data priorità rispettivamente:
a) ai servizi espletati con orario
cadenzato o che costituiscono interconnessione cadenzata su più linee;
b) ai servizi in grado di realizzare
una rete di diffusione nazionale.
5. Il Ministero dei trasporti e della
navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del
Trattato CEE e sentito il gestore dell'infrastruttura, può concedere diritti
speciali, su base non discriminatoria, alle imprese ferroviarie che forniscono
determinati servizi, se tali diritti speciali sono indispensabili:
a) per garantire un buon livello di
servizio pubblico;
b) per garantire un utilizzo efficace
della capacità d'infrastruttura;
c) per consentire il finanziamento di
nuove infrastrutture.
Art.
9
(Richiesta
ed assegnazione di capacità)
1. Le associazioni internazionali di
imprese ferroviarie e le imprese ferroviarie presentano al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria la richiesta di capacità, quando la località di
partenza dei servizi ferroviari si trova nel territorio italiano.
2. Il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria rende pubblici i criteri e le procedure per l'assegnazione della
capacità e provvede in merito alla richiesta di capacità entro due mesi dal
ricevimento di tutte le necessarie informazioni fornite dai soggetti di cui al
comma 1, dandone comunicazione ai soggetti richiedenti. Il rigetto della
richiesta deve essere motivato.
3. Quando il rigetto della richiesta è
motivato dalla insufficienza della capacità, la richiesta è riesaminata,
d'accordo con l'istante, in occasione del successivo adeguamento dell'orario
per gli itinerari interessati. Le date degli adeguamenti di orario e le
relative prescrizioni sono rese disponibili ai soggetti interessati.
4. Il gestore dell'infrastruttura
adotta tutte le procedure necessarie al coordinamento ed agli scambi di
informazione con gli organi corrispondenti interessati degli altri Stati
membri. E' fatto salvo il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di contattare
direttamente gli altri organi interessati preposti alla ripartizione, purchè
informino il gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
5. All'atto della richiesta di capacità
i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a prestare a favore del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria una fidejussione, assicurativa o bancaria, per
l'importo fissato direttamente dal gestore stesso sulla base dei commi 3,
lettera a), e 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1998, n. 277, a garanzia della mancata utilizzazione della capacità
assegnata.
6. Il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria è tenuto a comunicare tempestivamente alle imprese ferroviarie
interessate ogni modifica rilevante della qualità delle linee o della capacità
utilizzata per l'espletamento di servizi ferroviari internazionali.
Art.
10
(Riesame
delle determinazioni del gestore dell'infrastruttura ferroviaria)
1. Le imprese ferroviarie e le
associazioni internazionali hanno facoltà di richiedere al Ministero dei
trasporti e della navigazione il riesame delle determinazioni adottate dal
gestore dell'infrastruttura ferroviaria in materia di ripartizione della
capacità di infrastruttura ferroviaria o in materia di riscossione del canone.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede, entro due mesi dalla
data di ricevimento di tutte le informazioni necessarie, ai fini della
pronuncia richiesta.
Art.
11
(Disposizioni
finali)
1. Le imprese ferroviarie e le
associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano
sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di
persone, sono tenute all'osservanza degli standard definiti e delle
prescrizioni emesse dal gestore dell'infrastruttura, in particolare in materia
di:
a) requisiti tecnici ed operativi
specifici per i servizi ferroviari;
b) requisiti di sicurezza applicabili
al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna delle imprese
ferroviarie;
c) sanità, sicurezza e diritti dei lavoratori
e dei consumatori.
2. E' fatto obbligo alle imprese e
associazioni di cui al comma 1 di rispettare gli accordi relativi ai trasporti
ferroviari internazionali vigenti nel territorio italiano.
Art.
12
(Abrogazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277.
Art.
13
(Entrata
in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore
sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 16 marzo 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
LETTA, Ministro per le politiche
comunitarie
TREU, Ministro dei trasporti e della
navigazione
CIAMPI, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica