LAVORI ALL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - INTERRUZIONI DI CIRCOLAZIONE

Manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria

1. I lavori all’infrastruttura ferroviaria e le attività di vigilanza e di controllo dell’infrastruttura stessa che comportano almeno una delle seguenti soggezioni alla circolazione dei treni devono essere effettuati in assenza di circolazione dei treni in base a modalità riportate in specifiche istruzioni emesse da RFI:

a)  occupazione con attrezzature, mezzi o uomini, del binario o della zona ad esso adiacente fino alle seguenti distanze dalla più vicina rotaia:

Velocità massima della linea (km/h) Distanza dal bordo della più vicina rotaia (m)
140 1,50
160 1,55
180 1,65
200 1,75
250 2,15
300 2,70

b)  possibilità di interferenza tra attrezzature e sagoma di libero transito del binario;

c)  indebolimento o discontinuità del binario, e più in generale della via.

 

Mezzi d’opera

I mezzi d’opera sono veicoli ferroviari utilizzati per la costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria (compresi i rilievi diagnostici), e per il soccorso ai treni o la ricognizione in linea; possono essere dotati o non dotati di trazione autonoma e di cabina di guida.

I mezzi d’opera o i convogli di mezzi d’opera possono circolare come treni se in possesso degli specifici requisiti. In caso contrario devono circolare in regime di interruzione del binario, secondo norme specifiche.

Nell’ambito delle LdS, i MdO, anche se privi di requisiti per la circolazione come treni, possono circolare in manovra o in regime di interruzione del binario, secondo la suddetta specifica Istruzione.

 

Interruzioni di circolazione e intervalli d’orario

Parte prima: Generalità – Linee esercitate in dirigenza locale.

Su una linea a semplice binario, oppure su uno o entrambi i binari di una linea a doppio binario, la circolazione dei treni può essere interrotta:

  1. per disposizione prevista dall’Orario di servizio (interruzioni programmate inserite nell’Orario di servizio, intervalli d’orario);

  2. per disposizione prevista da apposito programma (interruzioni programmate non inserite nell’Orario di servizio);

  3. per cause accidentali (interruzioni accidentali);

  4. per necessità di movimento (interruzioni di servizio per motivi diversi da quelli del punto precedente);

  5. per necessità tecniche (interruzioni di servizio per determinate esigenze non programmate).

Le interruzioni programmate e quelle per necessità tecniche sono delimitate da ore.

La richiesta di conferma dell’interruzione da parte dell’agente autorizzato (denominato Titolare dell’interruzione, TI) e la relativa concessione da parte del RdC devono avvenire in forma registrata o attraverso gli appositi dispositivi di cui al comma 34.

2. Nessun treno o manovra può essere inoltrato su un tratto di binario interrotto.

3. L’interruzione di un binario di linea tra due LdS deve intendersi limitata al tratto di linea compreso fra i segnali di protezione delle due LdS che delimitano il tratto interrotto o, nel senso illegale e in assenza del segnale di protezione per tale provenienza, dall’allineamento con il segnale di protezione per le provenienze dal senso legale.

L’interruzione di binari o tratti di binario di una LdS deve essere delimitata da enti che permettano di individuare in maniera inequivocabile per tutti gli operatori coinvolti il tratto in soggezione; i binari interrotti di una LdS, nonché gli enti che li delimitano, devono essere sempre esplicitati nelle relative comunicazioni registrate e, ove previsto, anche nel programma o nell’Orario di servizio.

Per la richiesta e la concessione di interruzioni di binari di una LdS vanno osservate norme analoghe a quelle previste per le interruzioni dei binari di linea.

Nei casi in cui un’interruzione comprenda più tratte di linea e le LdS interposte o binari di linea e tratti di binari delle LdS limitrofe, i binari interrotti di tali LdS, nonché gli enti che li delimitano, devono essere sempre esplicitati nelle relative comunicazioni registrate e, ove previsto, anche nel programma o nell’Orario di servizio.

4. Ogniqualvolta la circolazione sia interrotta su un binario, le stazioni e, se presenziati, i bivi devono mantenere esposto sul binario interrotto un segnale d’arresto oltre lo scambio estremo dal lato dell’interruzione o, in mancanza dello scambio stesso, a 300 metri dall’asse del fabbricato viaggiatori. L’avviso ai bivi sarà dato dalle stazioni designate dalle Unità Periferiche interessate.

L’esposizione del segnale d’arresto non occorre:

-   in tutti i casi, se ci si può avvalere di appositi dispositivi che inibiscono la disposizione a via libera dei segnali di partenza interessati e l’attivazione dei segnali di avvio;

-   sulle linee a doppio binario non banalizzate, se il binario interrotto è quello illegale.

5. Per le interruzioni programmate non inserite nell’Orario di servizio (comma 1 b) ), il relativo programma viene emanato dalle Unità Periferiche interessate. Per le interruzioni programmate in orario (comma 1 a) ) devono osservarsi le disposizioni contenute nell’orario stesso.

6. La richiesta di conferma, da parte del TI, al RdC della stazione designata deve avvenire con comunicazione registrata:

“Confermate interruzione linea (oppure: binario pari o dispari; in caso di linea affiancate specificare la linea interessata) fra … e … come da programma n. … del … (o come da programma n. … previsto in orario)”.

7. Il RdC della stazione designata, prima di concedere l’interruzione al TI, deve avvisare verbalmente tutte le stazioni del tratto da interrompere.

8. I RdC delle stazioni del tratto da interrompere devono confermare alla LdS designata, con comunicazione registrata, utilizzando la formula:

“Inteso oggi ... interruzione linea (oppure binario pari o dispari; in caso di linee affiancate specificare la linea interessata) fra ... e ... come da programma n. ... del ... (o come da programma n. ... previsto in orario), e quelle tra esse che inviano normalmente treni sul binario da interrompere devono aggiungere la precisazione: dopo treno … (ultimo effettivamente inviato o da inviare prima dell’interruzione)”.

9. Spetta al RdC della stazione che concede l’interruzione accertare preventivamente la libertà della tratta da interrompere, scambiando quando occorra i necessari dispacci con le altre stazioni interessate.

10. Sulle linee a doppio binario banalizzate, l’interruzione di un binario si realizza attraverso l’impiego dei dispositivi cosiddetti di “fuori servizio” secondo le specifiche procedure di cui all’allegato n. 1.

11. La conferma al TI da parte del RdC della stazione designata deve avvenire con comunicazione registrata:

“Confermo interruzione linea (oppure: binario pari o dispari; in caso di linee affiancate specificare sempre la linea interessata) fra … e … come da programma n. … del … (o come da programma n. … previsto in orario) con inizio dalle ore … e fino alle ore …”.

12. Sulle linee a doppio binario non banalizzate, in caso di eventi improvvisi (perturbazioni alla circolazione e interruzioni non programmate) che impediscano la circolazione sul binario legale, è ammesso istradare i treni sul binario illegale.

È altresì ammessa la circolazione dei trasporti eccezionali sul binario illegale qualora specificamente previsto nel relativo documento di autorizzazione o nulla osta.

Nei suddetti casi, oltre alle norme del presente articolo in quanto pertinenti, devono applicarsi quelle riportate nell’allegato n. 9.

13. Quando siano interrotte le telecomunicazioni non può aver luogo alcuna interruzione programmata. Quando, per qualsiasi circostanza, l’interruzione debba essere ritardata o non possa essere concessa, il RdC deve darne immediata comunicazione al TI.

14. Quando il TI non abbia richiesto di utilizzare l’interruzione nel termine previsto, o avendone fatta richiesta vi rinunci, il RdC può utilizzare per la circolazione il binario che avrebbe dovuto essere interrotto. L’interruzione, qualora sia stata annunciata alle stazioni interessate, deve essere annullata.

Un’interruzione già concessa può essere annullata solo previo benestare registrato del TI che l’ha richiesta.

15. I rapporti fra il TI e il personale che utilizza l’interruzione devono avvenire nel rispetto delle specifiche procedure emanate a parte.

16. Il TI, se non disposto diversamente, almeno 5 minuti prima del termine dell’interruzione deve trasmettere alla stazione designata dal programma il nulla osta per la ripresa della circolazione con comunicazione registrata:

“Nulla osta ripresa circolazione linea (oppure: binario pari o dispari; in caso di linee affiancate specificare sempre la linea interessata) fra … e … dalle ore …”.

Detta stazione viene così autorizzata a ripristinare, al termine stabilito dal programma, la circolazione sul binario interrotto, previo avviso alle LdS del tratto interessato con la comunicazione registrata:

“Dalle ore … riprendesi servizio normale
fra ... e ...”.

17. Quando eccezionalmente, per motivi di forza maggiore, il binario non possa essere restituito al normale esercizio nel termine stabilito, il TI deve darne, prima della fine dell’interruzione, avviso con comunicazione registrata, precisando la presumibile ulteriore durata dell’interruzione, al RdC della stazione a cui avrebbe dovuto dare il nulla osta per la ripresa della circolazione. Non riuscendo possibile dare il suddetto avviso, il TI deve subito provvedere alla protezione del tratto interrotto o ingombro nei modi prescritti dal RS. Il prolungamento dell’interruzione programmata è da considerarsi come interruzione accidentale.

18. Quando le attività siano state ultimate in anticipo rispetto al termine stabilito, il TI deve avvisarne con comunicazione registrata il RdC della stazione designata dal programma, per la ripresa normale del servizio. Tale RdC viene così autorizzato a ripristinare la circolazione, previo avviso alle LdS interessate con comunicazione registrata:

“Per anticipato termine dei lavori dalle ore … riprendesi servizio normale fra ... e ...”.

19. Nel progetto dell’Orario di servizio possono essere previsti appositi periodi liberi da treni ordinari, denominati “intervalli d’orario”. Durante tali intervalli, esplicitamente elencati nell’Orario di servizio stesso, la circolazione può essere interrotta, a richiesta, per esigenze della manutenzione o per altre occorrenze, sul binario e nei giorni stabiliti dall’orario medesimo.

20. Le modalità per la concessione e per l’utilizzazione degli intervalli d’orario, nonché per la ripresa della normale circolazione, sono quelle indicate nei precedenti commi per le interruzioni programmate, con le seguenti varianti e norme particolari:

a)  la richiesta di utilizzazione dell’intervallo deve essere inoltrata almeno un’ora prima dal TI, indicato nell’Orario di servizio, alla stazione prestabilita; la conferma da parte di quest’ultima deve essere comunicata appena possibile, e comunque dopo l’accertamento di cui al comma 9;

b)  salvo il caso dell’utilizzo dei dispositivi di “fuori servizio” di cui al comma 10, nelle formule di richiesta e relativa conferma, nonché in quelle di

inteso, deve essere usata la dizione “intervallo  d’orario sulla linea (o sul binario pari o dispari; in caso di linee affiancate specificare sempre la linea interessata) n. ... fra ... e ...”, in luogo di quella “interruzione linea (oppure: binario pari o dispari; in caso di linee affiancate specificare sempre la linea interessata) fra … e ... come da programma n. ... del …”.

21. Il RdC della stazione che per primo viene a conoscenza di un fatto anormale che imponga l’arresto della circolazione su un tratto di linea o su un binario di una linea a doppio, deve immediatamente avvertire verbalmente le stazioni del tratto interrotto (interruzione accidentale).

Le stazioni del tratto interrotto devono confermare con comunicazione registrata:

“Inteso oggi ... interruzione linea (oppure binario pari o dispari; in caso di linee affiancate specificare la linea interessata) fra ... e ...”.

L’avviso di interruzione deve essere esteso con comunicazione verbale al DCCM e al DC.

Il RdC che ha provveduto ad arrestare la circolazione deve avvisare l’AM competente con comunicazione registrata dell’interruzione accidentale del o dei binari della linea o della LdS.

22. Le due stazioni estreme del tratto interrotto devono intervenire per tutte le disposizioni di movimento che si rendessero necessarie in dipendenza dell’interruzione accidentale della linea. In attesa di interventi superiori, i responsabili territoriali di giurisdizione in ambito circolazione ed i RdC delle anzidette stazioni devono prendere accordi fra loro e con le altre stazioni interessate, nonché con gli altri agenti interessati, per i provvedimenti indispensabili da adottare in dipendenza della situazione verificatasi.

23. La stazione che ha diramato l’annuncio dell’interruzione accidentale, quando abbia ricevuto dagli agenti interessati avviso con comunicazione registrata che la circolazione può essere ripresa, deve avvisarne con comunicazione registrata le stazioni cui era stata notificata l’interruzione stessa, precisando le modalità di ripresa del servizio (servizio normale su entrambi i binari, servizio su un solo binario di linea a doppio, ecc.).

 24. In particolari situazioni stabilite dalle specifiche norme, se risulta più opportuno ai fini dello svolgimento del servizio, la circolazione dei treni può essere interrotta, su una linea a semplice binario oppure su uno o entrambi i binari di una linea a doppio, d’iniziativa del RdC di una stazione e fino alla stazione limitrofa abilitata, previ accordi con il RdC di quest’ultima (interruzione per necessità di movimento).

Alle interruzioni per necessità di movimento si applicano le procedure di cui al comma 21, con le particolarità seguenti:

a)  prima di trasmettere l’annuncio, il RdC interessato deve assicurarsi che il binario da interrompere sia libero da treni;

b)  l’interruzione va motivata da “necessità di movimento”;

c)  l’annuncio e la conferma devono essere limitati alla stazione attigua abilitata interessata;

d)  le comunicazioni registrate di conferma vanno completate, all’occorrenza, a norma dell’allegato n. 9.

La stazione che ha diramato l’annuncio dell’inter­ruzione, quando ne cessi la ragione, deve avvisare con comunicazione registrata della ripresa del servizio la stazione attigua abilitata interessata.

25. Su tutte le linee, a richiesta degli agenti autorizzati, in intervalli che di fatto sono liberi da treni, i RdC possono concedere interruzioni per la circolazione dei mezzi d’opera, per lavori di manutenzione e riparazione degli impianti di sicurezza e di segnalamento o per altre esigenze tecniche (interruzioni tecniche). Dette interruzioni, ciascuna delle quali, sulle linee esercitate in dirigenza locale, va limitata fra stazioni attigue abilitate, possono essere richieste, con congruo anticipo, all’una o all’altra di tali stazioni.

Le modalità per la concessione ed utilizzazione delle interruzioni stesse, nonché per la ripresa della normale circolazione sono quelle precedentemente indicate per le interruzioni programmate, con le seguenti particolarità:

a)  nelle formule di richiesta e relativa conferma, nonché in quella di inteso, la dizione: “come da programma n ... del ...” va sostituita con la seguente: “da ore ... a ore ... per necessità tecniche”;

b)  l’annuncio e l’inteso sono limitati alla stazione attigua interessata.

26. Per l’effettuazione delle interruzioni durante i periodi di sospensione devono essere osservate le procedure delle specifiche istruzioni emanate a parte.

Parte seconda: Linee esercitate in comando a distanza.

27. A modifica e integrazione delle norme di cui sopra, per le linee esercitate in comando a distanza valgono le seguenti ulteriori norme.

28. Le richieste di conferma di interruzione o di intervallo d’orario devono essere rivolte sempre al DCO dal TI interessato. La comunicazione di annuncio deve essere diramata dal DCO alle sole stazioni limitrofe, se presenziate, delimitanti il tratto interrotto. II DCO, espletati gli obblighi di propria competenza, deve confermare, con comunicazione registrata, l’interruzione al TI.

29. Nelle LdS presenziate per l’esposizione del segnale di arresto sui binari di linea interrotti devono essere osservate le norme di cui al comma 4 (i dispositivi di esclusione e quelli di inibizione apertura dei segnali sono atti ad evitare l’esposizione del segnale di arresto).

Nelle LdS telecomandate da DCO non è mai richiesta l’esposizione del segnale di arresto.

30. Il DCO, prima di concedere l’interruzione al TI richiedente, espleterà le seguenti procedure:

a)  sulle linee attrezzate con il dispositivo di fuori servizio, deve disporre per l’esclusione dalla circolazione del binario interrotto con l’impiego del suddetto dispositivo, accertandone il regolare funzionamento o, in alternativa, con il comando di inibizione dell’apertura dei segnali che immettono sul tratto interrotto;

b)  sulle restanti linee, deve comandare l’inibizione all’apertura dei segnali che immettono nel tratto interrotto; qualora ciò non fosse possibile, deve vincolare con comunicazione registrata al proprio nulla osta la partenza dei treni da opportuna stazione.

31. Il DCO, ricevuta la comunicazione registrata di nulla osta alla ripresa della circolazione dal TI, deve togliere l’inibizione all’apertura dei segnali sulle linee a semplice binario o, sulle linee a doppio binario banalizzate, deve disporre per la riattivazione del binario fuori servizio a mezzo dell’apposito dispositivo; diramerà inoltre la riattivazione alle eventuali stazioni cui era stato notificato l’annuncio di interruzione.

32. Nel caso di interruzioni riguardanti i binari di una LdS impresenziata di una linea in CTC/SCC, il DCO prima di concedere l’interruzione, che deve intendersi in ogni caso limitata entro le traverse limite del binario in soggezione, deve, al fine di proteggere il binario interrotto, comandare l’inibizione apertura segnali su entrambi i lati della stazione, salvo l’esistenza di particolari dispositivi di esclusione di itinerario.

Il TI, ricevutane la concessione deve, prima di utilizzare l’interruzione, provvedere a far applicare il dispositivo di corto circuito al fine di assicurare l’occupazione del binario per tutta la durata dell’interruzione, oppure, ove esistenti, azionare i particolari dispositivi di occupazione.

L’inibizione apertura segnali potrà essere rimossa dal DCO, in occasione di arrivi e partenze di treni sui binari rimasti in esercizio, dopo aver acquisito la certezza della regolarità dell’itinerario. L’inibizione deve essere subito ripristinata dopo l’avvenuto movimento del treno.

33. Per particolari opportunità di servizio il DCO può interrompere d’iniziativa un binario, attivando la circolazione nei due sensi sul binario rimasto in esercizio.

34. Sulle linee e nelle LdS dotate di particolari dispositivi tecnologici, le comunicazioni registrate previste fra gli operatori interessati (TI, DCO, DM delle stazioni porta) possono essere sostituite da intese verbali, secondo le specifiche Istruzioni emanate a parte dalla Direzione Tecnica.

2. Sugli eventuali binari fisicamente adiacenti a quello interessato dai lavori o dalle attività di cui al comma 1, anche se appartenenti ad altre linee, deve essere interrotta la circolazione o, in alternativa, devono essere adottate le misure mitigative previste nelle apposite Istruzioni.